Sez. 2, Sentenza n. 3371 del 16/10/1975 (Rv. 377509 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - AUTENTICITA DELLA SCRITTURA NON RICONOSCIUTA - CONTESTAZIONE - DISCONOSCIMENTO - NECESSITA - QUERELA DI FALSO - PROPOSIZIONE - NECESSITA - PRESUPPOSTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - APPLICABILITA DEI PREDETTI PRINCIPI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - AUTENTICITA DELLA SCRITTURA NON RICONOSCIUTA - CONTESTAZIONE - DISCONOSCIMENTO - NECESSITA - QUERELA DI FALSO - PROPOSIZIONE - NECESSITA - PRESUPPOSTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - APPLICABILITA DEI PREDETTI PRINCIPI.*
La parte che intenda contestare l'autenticita di una scrittura privata non riconosciuta non deve proporre la querela di falso, ma deve impugnarne, in via di eccezione, la sottoscrizione, mediante il disconoscimento. Il ricorso alla querela di falso si rende, invece, indispensabile solo dopo che la cennata scrittura abbia, comunque, acquistato l'efficacia di piena prova in seguito a riconoscimento implicito o presunto, ovvero, alla conclusione positiva del procedimento di verificazione e, cioe, quando oggetto della contestazione non e piu l'originaria autenticita della scrittura, ormai definitivamente accertata, ma la verita intrinseca del suo contenuto. Le stesse regole valgono anche per il testamento olografo, che ha la natura di scrittura privata; il che comporta che il soggetto contro cui tale documento e stato prodotto (erede o avente causa) ha soltanto l'Onere del disconoscimento, a norma dell'art 214, secondo comma, cod civ, mentre compete alla controparte di chiederne la verificazione con il conseguente Onere di dimostrarne l'autenticita della scheda testamentaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)