Sez. 1, Ordinanza n. 4635 del 21/02/2025 (Rv. 673919-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE | Fallimento del locatore - Credito da restituzione del deposito cauzionale - Insorgenza successiva al fallimento - Ammissione nello stato passivo - Prededucibilità - Sussistenza - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE
Nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione nello stato passivo fallimentare, deve essere ammesso come credito prededucibile, nascendo da una obbligazione sorta successivamente alla dichiarazione di fallimento a carico della massa ed in capo all'organo gestorio della procedura, trattandosi di obbligazione cui quest'ultimo è tenuto in conseguenza del subentro ex lege nel contratto di locazione ex art. 80 l.fall.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 74, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 80, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)