Sez. 1 - , Ordinanza n. 8751 del 10/04/2018 (Rv. 648543 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Contenuto - Obbligo di forma scritta - Integrazione - Rinvio pattizio a specifica convenzione o disciplina fissata in un distinto documento - "Relatio perfecta" - Conseguenze - Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 è adempiuto anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, cui espressamente e specificamente si riportano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello circa la validità del contratto quadro che richiamava, riportandole in un allegato, visionato e accettato dall'investitore, le norme contrattuali che regolano i servizi finanziari della banca).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)