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Sez. 3, Sentenza n. 1952 del 27/01/2009 (Rv. 606267 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Diritto di ripetere dal locatore le somme corrisposte in più di quanto dovuto a titolo di equo canone in caso di ritardo nella restituzione dell'immobile - Titolarità - Spettanza all'originario conduttore in mora nella restituzione dell'immobile ovvero al soggetto subentrato al primo nel corso "de iure" della locazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606267-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

Il diritto di ripetere dal locatore le somme corrisposte in più di quanto legalmente dovuto a titolo di equo canone spetta esclusivamente all'originario conduttore in mora nella restituzione dell'immobile, ovvero a chi, sempre in mora in ordine a tale restituzione, sia comunque subentrato al primo quando il rapporto di locazione era in corso "de iure", ma non a chi vanti soltanto un'occupazione di mero fatto che sia susseguita ad altra occupazione "sine titulo", senza che sia stata legittimata da un precedente periodo di occupazione titolata dell'immobile. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso escludendo che la parte ricorrente fosse subentrata nel contratto di locazione - ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978 - quale coniuge assegnatario della casa familiare non titolare del rapporto locativo, in quanto il provvedimento di omologazione della separazione personale era successivo alla cessazione "de iure" del medesimo contratto di locazione e, pertanto, in tal caso, al coniuge non assegnatario faceva capo solo una situazione di occupazione "de facto" dell'immobile già condotto in locazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)