Sez. 1, Sentenza n. 598 del 18/01/1993 (Rv. 480315 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Dazi all'importazione e all'esportazione - Controversie doganali - In genere | Controversie tra operatore doganale ed ufficio accertatore - Risoluzione - Decreto del Ministro delle Finanze - Pronuncia - Termine - Inosservanza - Conseguenze.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Dazi all'importazione e all'esportazione - Controversie doganali - In genere
In materia di controversie doganali, l'inosservanza del termine previsto dall'art. 70 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, per la pronuncia del decreto del Ministro delle Finanze per la risoluzione delle controversie tra operatore doganale ed ufficio accertatore, non determina, data la natura acceleratoria di tale termine l'inefficacia dell'accertamento doganale o la perdita del potere impositivo da parte dell'Amministrazione, né quindi la decadenza dal potere di pretendere il pagamento delle somme dovute dall'importatore a seguito di revisione dell'accertamento, comportando soltanto l'effetto di chiudere il procedimento amministrativo, rendendo definitivo l'accertamento stesso, in modo da consentire all'operatore di sperimentare i rimedi giurisdizionali, come previsto dall'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 43 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)