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Sez. L, Sentenza n. 5109 del 11/06/1987 (Rv. 453706 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA SPETTANTE AD UN LAVORATORE - CRITERI - SVOLGIMENTO DELLE MEDESIME MANSIONI DA PARTE DI ALTRO LAVORATORE CON DIVERSA QUALIFICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453706-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA SPETTANTE AD UN LAVORATORE - CRITERI - SVOLGIMENTO DELLE MEDESIME MANSIONI DA PARTE DI ALTRO LAVORATORE CON DIVERSA QUALIFICA - IRRILEVANZA.*

La Determinazione della qualifica spettante ad un prestatore di lavoro subordinato va effettuata non già sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altro lavoratore, ma sulla scorta dell'accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, la cui qualifica si deve accertare con riferimento alle mansioni considerate nelle categorie descritte nel contratto collettivo. Pertanto, la circostanza che altri lavoratori svolgano, od abbiano svolto, le stesse mansioni, rivestendo una qualifica superiore, non è affatto idonea a far ritenere fondata la domanda del dipendente diretta al riconoscimento di tale qualifica sulla base di una presunta violazione dell'art. 2103 cod. civ., atteso che nel nostro ordinamento non esiste un principio generale che imponga nei rapporti interprivati, ed in ispecie nel rapporto di lavoro, parità di trattamento a parità di condizioni. (V 1859/83, mass n 426702).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)