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Sez. 1, Sentenza n. 3051 del 04/05/1983 (Rv. 427958 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - INCIDENZA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427958-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - INCIDENZA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Per quanto riguarda l'incidenza che il fattore delle condizioni economiche dei coniugi può avere nella complessa operazione di Determinazione dell'assegno di divorzio, il giudice deve tendere a ristabilire un certo equilibrio tra i due ex coniugi, tutelando quello la cui situazione, a seguito del divorzio, abbia subito un notevole deterioramento rispetto al livello di vita di cui egli godeva e su cui poteva contare in costanza di matrimonio, né la considerazione di tale deterioramento può rimanere preclusa dal fatto che, per motivi di natura personale, ad agire in giudizio per la pronuncia di divorzio sia il coniuge che subisce il deterioramento stesso. (V 3437/80, mass n 407271; (V 3081/78, mass n 392539).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)