Sez. 3, Sentenza n. 495 del 19/02/1972 (Rv. 356472 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - CONDIZIONI.*
La clausola di pagamento a mezzo di tratta, inserita in un contratto di compravendita, determina lo spostamento del forum destinatae solutionis dal domicilio del venditore creditore a quello del compratore-debitore soltanto se tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere di esclusivita e non come mera facolta, attribuita al venditore-creditore di servirsi di tale mezzo. (Conf 2678'70, mass n 349108).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)