Sez. 1 - , Ordinanza n. 21089 del 04/07/2022 (Rv. 665232 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA
dichiarazione di fallimento - Pendenza giudizio tributario concernente l'ipotesi di interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Sospensione per pregiudizialità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non riveste portata pregiudicante, ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c., il giudizio tributario eventualmente concernente l'ipotesi di interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della società fallita, mirato a far valere come pregiudiziale la causa diretta ad accertare l'esistenza di un'interposizione fittizia di persona fra essa e un notaio, al cui esclusivo vantaggio l'ente avrebbe indirizzato la propria attività).
Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)