Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079;
Visto l'art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1 Ammissione in carriera
1. La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale e' effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli indetto, nel gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno per i posti vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta.
2. Per il concorso indetto ai sensi del precedente comma potranno essere conferiti i posti che, per qualsiasi causa, si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno dell'anno in cui il concorso e' stato indetto.
3. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.
Per i candidati che, alla data di scadenza dei termini stabiliti dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali da almeno cinque anni ovvero abbiano prestato complessivamente servizio per almeno due anni in qualita' di incaricato delle funzioni di segretario comunale, il limite massimo di eta' e' elevato ad anni quarantacinque.
Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;3) buona condotta;
4) idoneita' fisica all'impiego. Il Ministro per l'interno ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
5) possesso del diploma di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, scienze politiche e sociali, scienze diplomatiche e consolari, economia e diritto, scienze economiche e marittime, economia e commercio, scienze coloniali.
4. Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
5. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine prevista nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Il decreto che indice il concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
7. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
8. L'art. 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.
Art. 2 Procedimento e prove d'esame
1. Gli esami di concorso di cui all'art. 1 consistono in due prove scritte ed in una orale sulle materie indicate nella tabella C allegata al presente decreto.
2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la media complessiva di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
3. La prova orale si intende superata solo se il candidato consegue la votazione di almeno sei decimi.
4. I candidati che per gli effetti dell'art. 38 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948; n. 4, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua francese ne dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione al concorso.
5. La prova facoltativa di lingua francese di cui al precedente comma consiste in un colloquio. Per tale prova puo' essere attribuito sino ad un massimo di punti due in aggiunta alla votazione conseguita nelle prove scritte ed orali.
6. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche. Il presidente della commissione giudicatrice dispone l'allontanamento degli astanti dall'aula in cui si svolgono gli esami per il tempo necessario al voto.
7. Si applica ai concorsi per l'ammissione alla carriera di segretario comunale l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
8. Il Ministro per l'interno, riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale, approva la graduatoria generale di merito.
9. Con lo stesso decreto, nei limiti dei posti a concorso, dichiara vincitori i candidati utilmente classificati nella graduatoria generale ed assegna ciascuno di essi ad uno dei ruoli provinciali.
10. Il personale di cui al precedente comma non puo' essere trasferito ne' distaccato se non abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nella sede, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato.
11. Il decreto che approva la graduatoria generale di merito e nomina i vincitori e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
12. Il primo comma dell'art. 11 ed il secondo e terzo comma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.
Art. 3 Nomina in esperimento
1. La prima assunzione in servizio dei segretari comunali della qualifica iniziale ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di sei mesi che puo' essere prorogato per altri sei mesi con decreto del prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali.
2. Il primo comma dell'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e' abrogato.
Art. 4 Qualifiche della carriera
1. Le qualifiche di "segretario comunale di 2ª classe", di "segretario comunale di 1ª classe" e di "segretario capo di 2ª classe" sono sostituite dall'unica qualifica di "segretario comunale".
2. La qualifica di "segretario capo di 1ª classe" e' soppressa ed e' sostituita dalla qualifica di "segretario capo".
3. La qualifica di "segretario provinciale generale di 2ª classe" e' soppressa.
Art. 5 Promozione alla qualifica di segretario capo
1. La promozione alla qualifica di segretario capo e' conferita con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali, a ruolo aperto per anzianita' congiunta al merito ai segretari comunali i quali abbiano compiuto anni quattro e mesi sei di servizio effettivo nella qualifica riportando, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di "distinto".
2. La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianita' minima ed al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione allo scrutinio.
Art. 6 Valutazione di anzianita
1. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di segretario capo, il servizio prestato anteriormente alla nomina a segretario comunale di ruolo in reparti combattenti e' valutato per intero come servizio di ruolo.
2. Agli stessi fini, e' valutato per intero il servizio prestato nella qualita' di incaricato delle funzioni di segretario comunale; il servizio prestato nella qualifica di vice segretario ovvero di capo ripartizione di ruolo presso comuni o province e' valutato per meta'.
3. I servizi indicati nei primi due commi sono cumulabili.
4. La qualifica di segretario capo non potra', comunque, essere conferita se non sia stato prestato servizio effettivo nella qualifica di segretario per almeno due anni.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 GENNAIO 1993, N.8, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 MARZO 1993, n.68
Art. 8 Nomina a segretario comunale generale di classe 2ª
1. I posti di segretario generale di classe 2ª sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorsi per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe 2ª rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui al successivo articolo.
2. Al concorso sono ammessi:
a) i segretari capi i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto";
b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario generale di classe 2ª, ovvero alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto, tranne quello della eta' ed abbiano prestato almeno nove anni di servizio effettivo di ruolo nelle anzidette qualifiche ovvero almeno undici anni di servizio effettivo di ruolo in qualita' di segretario comunale o di impiegato alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno cinque nelle qualifiche di segretario comunale, di vice segretario o di capo ripartizione.
3. I vice segretari ed i capi ripartizione devono avere riportato nell'ultimo quinquennio di servizio in tali qualifiche, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto".
4. Per la nomina alla qualifica di segretario comunale generale di classe 2ª non e' richiesto il diploma di laurea, per i vice segretari e per i capi ripartizione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.
5. Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nella tabella F allegata al presente decreto.
6. Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 2 del presente decreto.
7. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.
8. La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinunzia alla promozione.
9. Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di candidati superiore a quello delle sedi a concorso, il Ministro per l'interno procede alla nomina ed alla assegnazione dei candidati dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori, alle sedi indicate nel bando che per qualsiasi causa si rendano vacanti.
10. La validita' della graduatoria cessa trascorso un anno dalla sua approvazione.
11. L'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e' abrogato.
Art. 9 Concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª
1. Con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e' bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe 2ª vacanti in tutto il territorio della Repubblica.
2. A detto concorso possono partecipare i segretari generali di classe 2ª.
3. Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intende concorrere.
4. L'assegnazione dei vincitori ai comuni messi a concorso e' disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro per l'interno, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. La validita' della graduatoria cessa dopo 45 giorni dalla data della sua approvazione.
5. Il decreto del Ministro per l'interno che approva la graduatoria e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 10 Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe 2ª
1. La commissione giudicatrice del concorso previsto dall'art. 9 e' composta:
1) da un prefetto che la presiede;
2) dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;
3) da un sindaco di comune appartenente alla classe 2ª, scelto fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
4) da un esperto in discipline amministrative;
5) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe 2ª, scelto tra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.
2. Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della commissione.
Art. 11 Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1ª classe
1. I posti di segretario comunale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;
b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di "distinto";
c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;
d) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del titolare, i quali siano considerati appartenenti ad una qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto tranne quello dell'eta'. I vice segretari devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto".
2. I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo";
b) i segretari provinciali generali di 1ª classe, nonche' i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti che siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma.
3. I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica ed avere prestato un numero di anni di servizio effettivo quali impiegati di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascuna qualifica previsti dal presente decreto perche' un segretario comunale possa conseguire la qualifica corrispondente al posto messo a concorso.
4. Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo non e' richiesto il diploma di laurea:
a) ai segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) ai vice segretari generali di comuni o province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 giugno 1954, n. 748, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche.
5. L'art. 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati.
Art. 12 Concorsi per la nomina a segretario provinciale generale di 1ª classe
1. I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
a) i segretari provinciali generali di 1ª classe;
b) i segretari comunali ed i vice segretari titolari comunali e provinciali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale di 1ª classe.
2. I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe delle province il cui capoluogo abbia popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
a) i segretari provinciali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo";
b) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano i requisiti indicati alla lettera a) del presente comma;
c) i vice segretari comunali e provinciali di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 11 del presente decreto.
3. L'art. 23 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.
Art. 13 Termini per il bando e l'espletamento dei concorsi per le sedi vacanti della classe 1ª
1. I concorsi a posti di segretario provinciale e di segretario comunale della classe 1ª devono essere indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si sono resi vacanti ed il procedimento di concorso deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per presentazione delle domande di ammissione.
2. L'art. 24 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.
Art. 14 Periodo minimo di permanenza in ciascuna sede
1. Non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe ed al concorso per trasferimento per le sedi della classe 2ª, i segretari aventi la qualifica corrispondente alla classe del comune o della provincia messi a concorso i quali, alla data del bando, non abbiano almeno due anni di titolarita' ininterrotta nell'ultima sede di servizio.
2. L'art. 25 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.
Art. 15 Commissione giudicatrice dei concorsi
1. La commissione giudicatrice dei concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1ª classe composta:
1) da un consigliere di Stato o da un prefetto, che la presiede;
2) dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;
3) da un professore universitario di materie giuridiche;
4) da un esperto nelle discipline amministrative;
5) dal sindaco del comune o dal presidente della giunta della provincia cui rispettivamente il concorso riferisce;
6) da un segretario comunale o provinciale, di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.
2. Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della commissione.
3. La commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami a posti di segretario comunale generale di 2ª classe e' composta:
1) da un consigliere di Stato, che la presiede;
2) da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
3) dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;
4) da un funzionario della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;
5) da un segretario comunale generale, di qualifica non inferiore a segretario comunale generale di 2ª classe, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.
4. Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della commissione.
5. Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per l'interno.
6. L'art. 27 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.
Art. 16 Validita' delle graduatorie
1. La validita' delle graduatorie di merito dei candidati ai concorsi per titoli a posti di segretario generale di classe 1ª cessa dopo sei mesi dalla data della sua approvazione.
2. Entro il periodo di tempo previsto dal comma precedente, il Ministro per l'interno conferisce la titolarita' della sede a concorso ad uno dei candidati che, tenuto presente l'ordine della graduatoria, dichiari di accettare la nomina al posto a concorso nella ipotesi che esso, per qualsiasi causa, si renda vacante.
Art. 17 Classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario
1. A ciascun comune ed a ciascuna provincia e' assegnato un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
2. La tabella A, allegata alla legge 17 febbraio 1968, n. 107, e la tabella B, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. Sono abrogati il primo comma dell'art. 1 e l'art. 3 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
Art. 18 Consorzi di comuni
1. I comuni delle classi 4ª e 3ª appartenenti alla stessa provincia hanno facolta' di unirsi in consorzio fra loro per il servizio di segreteria.
2. E' nominato titolare della segreteria del consorzio tra comuni il segretario, titolare della segreteria di uno dei comuni consorziati, il quale rivesta la qualifica di segretario capo ovvero, nel caso di parita' di qualifica, sia in possesso di maggiore anzianita'.
3. L'art. 2 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.
Art. 19 Revisione della classificazione dei comuni e delle province
1. Entro quattro mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei comuni e delle province prevista dalla tabella A e dalla tabella B.
2. Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, si procede alla revisione della classificazione dei comuni e delle province con decreto del Ministro per l'interno sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento a dati statistici.
3. Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 nonche' l'art. 5 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.
Art. 20 Revisione straordinaria della classificazione
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sara' riveduta, in conformita' alle tabelle A e B, la classificazione dei comuni e delle province sulla base dei dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1970, accertati dall'Istituto centrale di statistica.
2. Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro per l'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione del presente decreto, nei rispettivi ruoli, i segretari Comunali e provinciali in servizio.
Art. 21 Inquadramento nella qualifica di segretario capo
1. Ai segretari comunali in servizio alla data del 30 giugno 1970 con le soppresse qualifiche di segretario capo di 2ª classe, di segretario comunale di 1ª classe e di segretario comunale di 2ª classe sono attribuiti, con decreto del prefetto, il parametro e la qualifica di segretario capo, a decorrere dal 1° luglio 1970, se in possesso dell'anzianita' prevista dall'art. 5 o da quella successiva in cui gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianita'.
2. L'anzianita' eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta e' conservata nella qualifica medesima agli effetti economici.
3. Ai vincitori dei concorsi per titoli e per esami a posti di segretario capo di 1ª classe, espletati ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, i quali non abbiano comunque conseguito la promozione a tale qualifica nonche' agli idonei dei concorsi medesimi, inquadrati ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio in aggiunta a quelli spettanti.