Sez. L, Sentenza n. 3612 del 28/05/1986 (Rv. 446525 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARIO PRESSO UN'AZIENDA DI CREDITO - MANSIONI CON COSIDDETTA "FIRMA SOCIALE" - ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARIO PRESSO UN'AZIENDA DI CREDITO - MANSIONI CON COSIDDETTA "FIRMA SOCIALE" - ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA - CRITERI.*
Per il riconoscimento della qualifica di funzionario presso una azienda di credito - con riguardo alle mansioni con cosiddetta "firma sociale" previste dalla contrattazione collettiva - non è sufficiente che il giudice del merito faccia riferimento alla attribuzione di una qualsiasi facoltà di firma, ma occorre che quella facoltà sia espressione del conferimento di un potere, non solo da esercitarsi in via generale e continuativa, ma soprattutto di rappresentanza dell'istituto di credito verso terzi e quindi sia espressione dell'espletamento di attività negoziali in nome e per conto dell'istituto stesso, sicché non è dato ravvisarlo nei casi di conferimento della facoltà di firma per finalità di controlli contabili in una limitata categoria di Atti destinati a trarre definitiva efficacia dalla firma congiunta del dirigente cui statutariamente è conferita la rappresentanza dell'istituto o di una sua dipendenza. (V 317/86, mass n 443944; (V 5000/80, mass n 408871).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)