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Sez. 5, Sentenza n. 406 del 02/03/1970 Ud. (dep. 27/08/1970) Rv. 115152 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE -MOTIVAZIONE - MANCATO ESAME DI UNO DEI MOTIVI -DOGLIANZA GENERICA O MANIFESTAMENTE INFONDATA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115152-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE -MOTIVAZIONE - MANCATO ESAME DI UNO DEI MOTIVI -DOGLIANZA GENERICA O MANIFESTAMENTE INFONDATA - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Il mancato esame di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la deduzione difensiva con esso prospettata e del tutto generica o manifestamente infondata. E cio per la considerazione che se il motivo fosse stato esaminato, non avrebbe potuto essere accolto, e quindi nessun pregiudizio e derivato all'imputato dalla incorsa omissione. (V 112319, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)