Sez. 3, Sentenza n. 3644 del 07/11/1969 (Rv. 343872 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - SCADENZA DEL TERMINE - ESECUZIONE SPECIFICA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - SCADENZA DEL TERMINE - ESECUZIONE SPECIFICA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*
Il creditore, scaduto il termine, anche se soltanto fisso e non essenziale, per l'adempimento dell'obbligazione, puo considerare il debitore inadempiente e, quindi, agire, a norma dell'art 1453 cod civ, per l'esecuzione - anche in Forma specifica - del contratto o per la sua risoluzione. (V 699-65 1842-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)