Sez. 6, Sentenza n. 934 del 22/04/1969 Ud. (dep. 27/08/1969) Rv. 112660 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - ESTREMI - AMOTIO -SUFFICIENZA E FINALITA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - ESTREMI - AMOTIO -SUFFICIENZA E FINALITA.*
Per l'integrazione del reato, di cui all'art 334, secondo comma, cod pen, e sufficiente la semplice amotio, la quale si verifica non solo quando sia obiettivamente idonea o intenzionalmente diretta ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando abbia l-unica finalita di creare ostacoli o ritardi al rintraccio della cosa assoggettata al vincolo giudiziario, i quali, essendo previsti dallo agente come conseguenza necessaria e immancabile del proprio operato, sono da ritenere dallo stesso voluti. (V 111934, 111600, 111538, anno 1969 103436, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)