Sez. 5, Sentenza n. 136 del 23/01/1986 Cc. (dep. 17/03/1986) Rv. 172156 - 01
PENA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - OMESSA PRONUNZIA SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - PROCEDURA DELLA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE, DI CUI ALL'ART. 149 COD. PROC. PEN. - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.*
PENA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - OMESSA PRONUNZIA SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - PROCEDURA DELLA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE, DI CUI ALL'ART. 149 COD. PROC. PEN. - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.*
Deve ritenersi consentita la procedura della correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 149 cod. proc. pen., nel caso in cui il pretore, in Sede di irrogazione delle sanzioni sostitutive, di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, abbia omesso di pronunziarsi sulla condanna al pagamento delle spese processuali. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 77 citato non poteva essere considerata pronunzia di condanna comportante il conseguente Obbligo del pagamento delle spese processuali. La suprema Corte, richiamando in proposito precedente giurisprudenza, ha chiarito che la sentenza in questione ha natura di condanna e, comunque, l'applicazione della sanzione sostitutiva presuppone la fondatezza dell'accusa e quindi la soccombenza dell'imputato). (V mass n 162524; (V mass n 166422).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)