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Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009 (Rv. 608713 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzione amministrativa - Notifica ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Modalità - Raccomandata con avviso di ricevimento - Apposita relata di notifica - Necessità - Insussistenza.
Stato
decisa il 2009-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608713-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)