Sez. L, Sentenza n. 2579 del 12/04/1986 (Rv. 445663 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI SOCIALI - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI SOCIALI - AMMISSIBILITÀ.*
In virtù del richiamo operato dall'art. 442 cod. proc. civ., che estende le Disposizioni dettate per le controversie di lavoro alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la disposizione dell'art. 432 cod. proc. civ., che prevede la liquidazione equitativa quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, può trovare applicazione anche per la Determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)