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Sez. L, Sentenza n. 6101 del 30/05/1991 (Rv. 472439 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - In genere | Liquidazione degli onorari e dei diritti - Carattere vincolante della pronuncia sulle spese da parte del giudice della causa - Esclusione - Riferimento al valore effettivo della causa - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1991-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472439-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - In genere

Il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato ed al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare viene stabilito dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito del procedimento monitorio (art. 636 cod. proc. civ.) o del procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono, bensì potendosi avere riguardo, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, al valore effettivo della controversia (da tener presente anche ai fini del rispetto dei minimi tariffari) quando essi risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)