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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 105 del 1986

Decisione
decisa il 1986-04-16, depositata il 1986-04-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:105
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12351

  • Pena
  • Sanzioni sostitutive
  • Applicabilità su richiesta dell'imputato
  • Pena detentiva congiunta a pena pecuniaria
  • Sostituibilità
  • Mancata previsione -questione già esaminata
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), denunciati - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevedono la sostituibilità della pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. Infatti, la questione è stata già dichiarata inammissibile, per essere stata richiesta da parte del giudice a quo una sentenza additiva, senza indicare la soluzione idonea a giustificare un intervento della Corte in tal senso; né le attuali ordinanze prospettano profili nuovi atti a disattendere la precedente pronuncia. - S. n. 350/1985.

Norme impugnate

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse dal Tribunale di Udine il 15 febbraio 1984, dal Pretore di Dolo il 15 novembre 1984, dal Pretore di Moncalieri il 5 novembre 1984, dal Pretore di La Spezia il 30 aprile 1985, dalla Corte di Cassazione il 19 febbraio 1985, dal Tribunale di Pesaro il 19 marzo 1985, dalla Corte di Cassazione il 22 febbraio 1985, dal Pretore di Chioggia il 28 maggio 1985, dal Tribunale di La Spezia il 7 maggio 1985, dal Pretore di Pergine Valsugana il 30 giugno 1984 e rispettivamente iscritte ai nn. 50, 64, 161, 384, 495, 500, 518, 521, 522, 588 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 137 bis, 155 bis, 137 bis, 250 bis, 285 bis, 291 bis dell'anno 1985. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Udine, con ord. 15 febbraio 1984 (n. 50/85 reg. ord.), il Pretore di Dolo, con ord. 15 novembre 1984 (n. 64/85 reg. ord.), il Pretore di Moncalieri, con ord. 5 novembre 1984 (n. 161/85 reg. ord.), il Pretore di La Spezia con ord. 30 aprile 1985 (n. 384/85 reg. ord.), la Corte di Cassazione con ord. 19 febbraio 1985 (n. 495/85 reg. ord.), il Tribunale di Pesaro, con ord. 19 marzo 1985 (n. 500/85 reg. ord.), la Corte di Cassazione, con ord. 22 febbraio 1985 (n. 518/85 reg. ord.), il Pretore di Chioggia, con ord. 28 maggio 1985 (n. 521/85 reg. ord.), il Tribunale di La Spezia con ord. 7 maggio 1985 (n. 522/85 reg. ord.), il Pretore di Pergine Valsugana, con ord. 30 giugno 1984 (n. 588/85 reg. ord.), sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono la sostituibilità della pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, che, tutte le ordinanze sono state notificate, comunicate e ritualmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che soltanto nei giudizi concernenti le questioni sollevate dal Tribunale di Udine e dai Pretori di Moncalieri, La Spezia e Pergine Valsugana (nn. 50, 161, 384 e 588/85 reg. ord.) è intervenuto innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto per tutte le questioni dichiarazione di manifesta inammissibilità,
punto 2
considerato che, tutte le ordinanze sollevano la medesima questione riferita allo stesso parametro costituzionale, in guisa che i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica ordinanza, che la questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza 12-17 dicembre 1985, n. 350, che ne ha dichiarato la inammissibilità, e che le attuali ordinanze di rimessione non hanno prospettato profili nuovi, tali da indurre la Corte ad allontanarsi da quel primo giudizio, che pertanto va dichiarata ora la manifesta inammissibilità delle questioni proposte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Tribunale di Udine con ord. 15 febbraio 1984 (n. 50/85 reg. ord.), dal Pretore di Dolo, con ord. 15 novembre 1984 (n. 64/85 reg. ord.), dal Pretore di Moncalieri, con ord. 5 novembre 1984 (n. 161/85 reg. ord.), dal Pretore di La Spezia, con ord. 30 aprile 1985 (n. 384/85 reg. ord.), dalla Corte di Cassazione, con ord. 19 febbraio 1985 (n. 495/85 reg. ord.), dal Tribunale di Pesaro, con ord. 19 marzo 1985 (n. 500/85 reg. ord.), dalla Corte di Cassazione, con ord. 22 febbraio 1985 (n. 518/85 reg. ord.), dal Pretore di Chioggia, con ord. 28 maggio 1985 (n. 521/85 reg. ord.), dal Tribunale di La Spezia, con ord. 7 maggio 1985 (n. 522/85 reg. ord.), dal Pretore di Pergine Valsugana, con ord. 30 giugno 1984 (n. 588/85 reg. ord.), con riferimento all'art. 3 Cost.. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze