Sez. 5 - , Sentenza n. 31473 del 03/12/2019 (Rv. 656102 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Accantonamenti per le indennità di fine rapporto degli amministratori di società di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Deducibilità - Condizioni - Diritto all’indennità risultante da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70, comma 3 (ora 105, comma 4), del d.P.R. n. 917 del 1986, nello stabilire che le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, concernenti la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, "valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c) [...] del comma 1 dell'art. 16" (ora 17) dello stesso decreto - norma, quest'ultima, secondo cui l'imposta si applica separatamente alle "indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto" -, opera un rinvio non ai soli fini dell'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità (nel qual caso sarebbe stato sufficiente il rinvio al comma 2 dell'art. 49 - pure menzionato alla lettera c del comma 1 dell'art. 16 -, che individua appunto i redditi di lavoro autonomo, fra i quali rientra quello dell'amministratore della s.r.l. di cui alla controversia di specie), ma altresì ai fini della sussistenza delle condizioni richieste dalla stessa lettera c) del comma 1 dell'art. 16, e cioè che "il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto".
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 70 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 2 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 2 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 105 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)