Sez. L - , Ordinanza n. 6881 del 08/03/2023 (Rv. 667035 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Equiparazione alle vittime del dovere, ex art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005 - Presupposto - Missione - Nozione - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'equiparazione alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, presuppone che la lesione sia subita durante il compimento di una missione, per tale dovendosi
intendere, in virtù del combinato disposto dell'art. 1, comma 565, l. n. 266 del 2005 e della previsione attuativa di cui all'art. 1, lett. b) del d.P.R. n. 243 del 2005, solo quella autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che costituisca missione l'intervento compiuto dall'appartenente alle forze dell'ordine in occasione di un sinistro stradale, in assenza di prova dell'autorizzazione all'azione da parte del superiore).
DPR 07/06/2006 num. 243 art. 1 lett. B), Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)