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Sez. 2, Sentenza n. 12292 del 07/06/2011 (Rv. 617887 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Interrogatorio formale e prova per testi - Deduzione ex art. 230 e 244 cod. proc. civ. - Articolazione separata e specifica - Necessità - Mancanza - Inammissibilità - Intervenuto dal giudice tramite c.d. "lettura estrapolativa" dei capitoli di prova - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617887-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE

Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)