Sez. L - , Ordinanza n. 37040 del 17/12/2022 (Rv. 666213 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Licenziamento illegittimo - Art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017 - Sentenza di condanna alla reintegrazione - Esecuzione coattiva - Ammissibilità - Fondamento. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
La sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento recante la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, emessa ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. "decreto Madia"), è suscettibile di esecuzione coattiva, in quanto la predetta norma qualifica la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro quale "sanzione unica" a fronte del licenziamento illegittimo, la cui mancata attuazione configura inadempienza da parte del datore di lavoro pubblico ed inottemperanza all'ordine del giudice.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)