Sez. L, Sentenza n. 4296 del 04/03/2016 (Rv. 639003 - 01)
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE | Agenti e sub-agenti di assicurazione - Art 343, comma 6, del d.lgs. n. 209 del 2005 - Natura ricognitiva della previsione - Configurabilità.
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE
L'art 343, comma 6, del d.lgs. n. 209 del 2005, che ha affermato la non assoggettabilità all'obbligo di iscrizione all'ENASARCO degli agenti e dei sub-agenti assicurativi, non ha natura interpretativa ad effetto retroattivo, o valore innovativo solo per il futuro, in quanto è una previsione meramente ricognitiva di un'esclusione già operante al momento della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 343 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)