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Sez. L, Sentenza n. 19676 del 10/10/2005 (Rv. 584606 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Superamento del periodo di comporto - Licenziamento - Legittimità - Fondamento - Limiti - Conseguenze - Valutazione della condotta delle parti - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584606-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

Per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, il recesso del datore di lavoro si inquadra nello schema previsto, ed è soggetto alle regole dettate, dall'art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, con la conseguenza che, in dipendenza di tale specialità e del contenuto derogatorio delle suddette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo nè della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, nè della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali. Di conseguenza - eccetto l'indagine volta ad accertare l'eventuale riconducibilità della malattia alla responsabilità del datore - resta irrilevante ogni valutazione sulla condotta delle parti, mentre, essendo l'assenza una mera conseguenza necessitata della malattia, neppure può avere rilievo ai fini della legittimità del recesso una indagine sulle cause della assenza stessa, che nella logica dell'istituto altro non possono essere che lo stato patologico del lavoratore incompatibile con la prestazione lavorativa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella parte in cui - in una situazione in cui era incontestato il superamento del periodo di comporto - non aveva dato rilievo alla mancata esatta conoscenza da parte del lavoratore, per preteso comportamento scorretto del datore di lavoro, dei giorni di malattia già effettuati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)