Sez. 5, Sentenza n. 8455 del 22/04/2005 (Rv. 580835 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Conciliazione giudiziale - Art. 48 del D.L.gs n. 546 del 1992 - Poteri del Sindaco "pro tempore" autorizzato a resistere in giudizio - Limiti - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nella ipotesi di conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si versa in materia di esercizio di poteri dispositivi delle parti, onde nella fattispecie a formazione progressiva prevista dalla citata norma va escluso che taluni atti negoziali (nella specie: la proposta di conciliazione) siano esenti dai requisiti propri del negozio alla cui formazione sono preordinati. Pertanto, il Sindaco "pro tempore", autorizzato genericamente dalla Giunta del Comune a resistere al ricorso, è privo del potere di addivenire alla conciliazione giudiziale in assenza di specifica autorizzazione della Giunta medesima.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)