diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 705 del 24/01/1994 (Rv. 485111 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Attribuzioni (doveri e poteri) - In genere | Potere di rappresentanza dell'amministratore del condominio - Contestazione posta dalla parte avversa a fondamento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione - Onere probatorio a carico della stessa.
Stato
decisa il 1994-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485111-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Attribuzioni (doveri e poteri) - In genere

La parte che, dopo avere agito nei confronti di un condominio, nella persona dell'amministratore, ne contesta il potere di rappresentanza per dedurre l'inammissibilità del ricorso per cassazione da questo proposto, ha l'onere di fornire la prova della sua eccezione, concretandosi questa nella allegazione di un fatto estintivo o modificativo dell'incarico che non può essere presunto dal mero decorso dell'anno di durata di questo (incarico), atteso che la disposizione dell'art. 1129 cod. civ., secondo la quale l'amministratore nel condominio degli edifici dura in carica un anno, non sancisce una decadenza "ope legis" e non esclude, pertanto, né la tacita riconferma di anno in anno, per effetto della mancata nomina di altro amministratore, né la proroga dei poteri di rappresentanza dell'amministratore fino alla sua sostituzione con altro amministratore da parte dell'assemblea dei condomini o del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)