Sez. 1, Sentenza n. 28812 del 31/12/2013 (Rv. 628892 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - IN GENERE | Art. 1664 cod. civ. - Norma speciale rispetto all'art. 1467 cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di appalto, la norma di cui all'art. 1664 cod. civ., per le fattispecie da essa contemplate, presenta carattere speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 1467 cod. civ., della quale impedisce l'applicabilità, in quanto non prevede la risoluzione del contratto, ma solo la revisione dei prezzi o, nel caso di cui al secondo comma, il diritto dell'appaltatore ad un equo compenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)