Sez. 2, Sentenza n. 11349 del 17/06/2004 (Rv. 573692 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Giudizio di merito svolto nei confronti di associazione non riconosciuta - Cambio di denominazione - Proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'associazione con la nuova denominazione - Difetto di legittimazione attiva - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Non vi è carenza di legittimazione attiva qualora il ricorso per cassazione venga proposto da una associazione politica recante una denominazione diversa rispetto a quella che aveva nei giudizi di merito, qualora sia noto che non si tratti di una nuova e diversa associazione politica, ma di una diversa denominazione della precedente associazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della associazione politica PDS, ritenendo che si trattasse della medesima associazione già parte nelle fasi di merito con la denominazione di PCI).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)