Sez. L - , Sentenza n. 5060 del 05/03/2018 (Rv. 647477 - 02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione cautelare dal servizio - Diritto al ripristino ex art. 33, comma 4, del c.c.n.l. Poste del 26 novembre 1993 - Proscioglimento per amnistia - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di sospensione cautelare dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, l'art. 33, comma 4, del c.c.n.l. Poste del 26 novembre 1993, va interpretato nel senso che il diritto alla cd. "restitutio in integrum" è pieno e non soffre condizionamenti quando l'assoluzione del lavoratore non lascia spazio alla valutazione del suo comportamento in sede disciplinare - il che si verifica ove si accerti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o, ancora, che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima - mentre rimane comunque condizionato all'esercizio o meno dell'azione disciplinare in caso di sentenza di proscioglimento per intervenuta amnistia, che non rientrando essa tecnicamente tra quelle di assoluzione e non avendo alcuna efficacia extrapenale.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 26/11/1993 art. 33 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)