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Riorganizzazione dei servizi e revisione del ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Testo in vigore al

Art. 13

1. La I Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere sulle proposte e sui problemi tecnici ed economici connessi alla sperimentazione agraria a alla difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche.

2. In particolare il parere della Sezione deve essere sentito:

  1. a) sugli schemi dei Regi decreti con i quali, a' sensi dell'art. 31, sara' provveduta alla istituzione dei Regi istituti di sperimentazione agraria di cui alla annessa tabella n. 1;

  2. b) sul piano generale delle ricerche sperimentali per il loro coordinamento, sui programmi di' attivita' dei Regi istituti di sperimentazione agraria, sulle relazioni annuali dei medesimi e su tutti gli altri argomenti relativi all'ordinamento, agli scopi e all'indirizzo di ciascun istituto;

  3. c) sui programmi di attivita' attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari;

  4. d) sui provvedimenti di cui agli articoli 44 a 48, 50, 51, 52 e 70 del presente decreto;

  5. e) sui ricorsi avverso la sospensione o la revoca della autorizzazione per l'impianto di vivai di piante, stabilimenti agricoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, piante, parte di piante e semi;

  6. f) sull'accertamento delle condizioni per la diretta assunzione della lotta contro le cavallette, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. La Sezione, inoltre, provvede a compilare o a modificare:

  1. 1) l'elenco dei parassiti delle piante, delle parti di piante e dei semi, ritenuti pericolosi e sospetti ai fini della coltivazione;

  2. 2) le norme da prescrivere per impedire la diffusione dei parassiti;

  3. 3) l'elenco dei metodi di disinfezione e di cura e dei rimedi da adottare contro le malattie e i parassiti dello piante;

  4. 4) le eventuali norme da adottare nei casi in cui debba farsi luogo alla distruzione delle piante, parti di piante, di semi e di altri prodotti vegetali;

  5. 5) l'elenco delle piante, parti di piante, di semi e di altri prodotti vegetali, ospiti o veicolo di malattie e parassiti vegetali pericolosi o sospetti, sia ai fini della circolazione interna, e sia a quelli dell'importazione o dell'esportazione;

  6. 6) le norme da seguire nei casi dubbi circa la presenza o la natura della malattia, nei quali sia necessario prescrivere un congruo periodo di quarantena;

  7. 7) le prescrizioni circa l'impiego di imballaggi speciali per piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali che possono essere ospiti o veicolo di malattie pericolose o sospette.

Art. 14

1. La II Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste da' parere su tutti i problemi tecnici attinenti al progresso delle coltivazioni erbacee ed arboree (escluse le forestali).

2. In particolare la Sezione deve esprimere parere:

  1. a) sulle direttive per la concessione di contributi per incoraggiamenti a determinate colture;

  2. b) sui bandi di concorso a premio;

  3. c) sulle proposte di opere intese al progresso delle coltivazioni erbacee ed arboree, per le quali sia chiesto il contributo dello Stato quando la spesa superi le L. 150.000;

  4. d) sui piani dei magazzini ed impianti per la prima lavorazione dei prodotti agricoli;

  5. e) sulle proposte di norme per la disciplina degli ammassi dei prodotti agrari e per la valorizzazione dei prodotti agricoli.

La Sezione ha competenza per le attribuzioni date alla Commissione consultiva per le piante officinali dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e dal relativo regolamento, approvato con R. decreto 19 dicembre 1931, n. 1793.

Art. 15

1. La III Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere sulle direttive generali di carattere tecnico da seguire per il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico e della produzione foraggera, sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia, di bachicoltura e di apicoltura, nonche' sulle attivita' tecniche degli enti ippici sportivi, le quali abbiano piu' stretta attinenza con l'incremento e il miglioramento della ippicoltura.

2. Piu' particolarmente la Sezione deve esprimere parere:

  1. a) sui programmi di attivita', relativi alle produzioni bovina, ovina, e suina, coordinati dagli ispettorati agrari compartimentali ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627, nonche' su quelli concernenti la pollicoltura, la coniglicoltura e gli animali da pelliccia;

  2. b) sui programmi di attivita' riguardanti la ippicoltura, con speciale riguardo al funzionamento delle Stazioni selezionate per la produzione cavallina, asinina e mulina, di cui al R. decreto 4 settembre 1925, n. 1734;

  3. c) sui problemi concernenti l'alimentazione del bestiame, la conservazione dei foraggi - con speciale riguardo, per quest'ultima, ai tipi di sili da ammettere al contributo finanziario dello Stato - e la costruzione di ricoveri ed annessi per il bestiame medesimo;

  4. d) sulle modalita' di intervento previste per l'incremento e l'aumento della produzione foraggera dalla citata legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627;

  5. e) sui programmi di attivita' dei Centri ed Osservatori avicoli;

  6. f) sui programmi di attivita' degli Istituti zootecnici e sul loro coordinamento;

  7. g) sui bandi di concorso a carattere nazionale o compartimentale;

  8. h) sui programmi di manifestazioni e convegni zootecnici a carattere nazionale;

  9. i) sulle modifiche degli elenchi della selvaggina stanziale protetta e degli animali nocivi;

  10. l) sulla delimitazione della zona faunistica delle Alpi;

  11. m) sulle proposte concernenti il calendario venatorio;

  12. n) sulle richieste di speciali zone di protezione per determinati appostamenti di caccia o di uccellagione;

  13. o) sui divieti e sulle restrizioni dell'esercizio venatorio;

  14. p) sulle deroghe alle norme disciplinanti la caccia e la cattura di animali nocivi;

  15. q) sulle deroghe al normale esercizio venatorio per ragioni di carattere scientifico;

  16. r) sulle domande di costituzione di bandite, di zone di ripopolamento e cattura e di riserva, nonche' sulle deroghe ai limiti di estensione delle bandite o delle riserve;

  17. s) sulle proposte di revoche di concessioni di bandite e di riserve;

  18. t) sulle proposte intese a escludere dalla costituzione in bandita talune foreste demaniali;

  19. u) sull'assegnazione di premi alle riserve praticanti intensivi allevamenti;

  20. v) sulle deroghe alle norme per le concessioni di riserve su terreni notoriamente frequentati da specie migratorie.

Art. 16

1. La IV Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere su tutti i problemi attinenti alla bonifica integrale.

2. In particolare la IV Sezione deve esprimere parere:

  1. a) sulle proposte di espropriazione dei terreni a carico dei proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica;

  2. b) sui piani generali di bonifica, per accertarne la rispondenza ai fini economici sociali da conseguire, riservato l'esame tecnico delle proposte al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al Comitato tecnico amministrativo degli Uffici decentrati delle Opere pubbliche;

  3. c) sulle proposte di statuti, regolamenti o bilanci tipo di consorzi, nonche' sulla determinazione dei sistemi di contabilita' da adottarsi dai consorzi;

  4. d) sulla proposta di norme generali relative allo stato giuridico ed economico degli impiegati dei Consorzi di bonifica o di altri Enti;

  5. e) sui piani di riordinamento delle utenze irrigue, salvi i provvedimenti da adottare in base alle disposizioni sulle acque e gli impianti elettrici di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

  6. f) sui piani regolatori dei bacini idrografici, salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

  7. g) sui provvedimenti di determinazione e modificazione dei perimetri dei comprensori di bonifica;

  8. h) sui provvedimenti di fusione dei Consorzi di bonifica, di raggruppamento delle amministrazioni e sulla modifica dei loro confini territoriali;

  9. i) sulla ripartizione fra gli Istituti di credito dei fondi per i contributi relativi al credito agrario di miglioramento.

Art. 17

1. La V Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere su tutti i problemi attinenti alla conservazione, miglioramento e ampliamento del patrimonio forestale nazionale.

2. In particolare la Sezione deve esprimere parere:

  1. a) sui piani economici delle proprieta' silvo-pastorali;

  2. b) sulla determinazione dei terreni da sottoporre a vincolo forestale; sulla esecuzione dal vincolo stesso e sui ricorsi relativi;

  3. c) sui progetti relativi ad opere di sistemazione idraulico forestali consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive immediatamente connesse, di competenza della Milizia nazionale forestale di cui all'art. 39 comma 1° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando l'importo della spesa superi L.

150.000. Rimane la competenza per l'esame tecnico dei progetti di importo non superiore a L. 150.000 demandata ai comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia forestale;

  1. d) sui reclami avverso l'inclusione di terreni negli elenchi di quelli da sistemare relativi ai progetti sopra accennati, di cui all'art. 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267;

  2. e) sui progetti di rimboschimento di cui agli articoli 75 e 90 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonche' sui progetti di migliorie dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti, come pure sui progetti di miglioramento dei pascoli montani, quando l'importo della spesa superi L. 150.000, resta ferma la competenza per l'esame tecnico di progetti di importo non superiore a L. 150.000 ai comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia forestale;

  3. f) sulla costituzione di Aziende speciali, Consorzi e Distretti amministrativi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti, di cui agli articoli 139 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.1

Art. 18

1. Lo studio di ciascun argomento, posto all'ordine del giorno, e affidato ad uno o piu' componenti del Consiglio o della Sezione, i quali presentano una relazione scritta, che deve essere depositata, insieme con tutti gli elementi relativi, alla segreteria del Consiglio o della Sezione.

2. Non possono essere nominati relatori ne' prendere parte alle deliberazioni, i membri che siano direttori od amministratori dell'Istituto, dell'Ente o del Consorzio interessati nell'affare o che abbiano rapporti di parentela o di affinita' fino al 4° grado con le persone di cui il Consiglio o la Sezione debbano eventualmente occuparsi.

Art. 19

1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' promuovere il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e delle Sezioni anche su argomenti diversi da quelli previsti dal presente decreto. Inoltre ha la facolta' di investire dell'esame dell'argomento il Consiglio in adunanza generale o due o piu' Sezioni di esso, le quali, in tal caso, decideranno a Sezioni unite.

2. La presidenza delle Sezioni unite spetta di diritto al presidente del Consiglio o, per sua delega, al presidente piu' anziano fra quelli delle Sezioni interessate.

Art. 20

1. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei componenti il Consiglio o la Sezione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.

2. I membri che appartengano al Consiglio non per ragioni di carica saranno dichiarati decaduti se non intervengano, durante l'anno, ad almeno tre adunanze del Consiglio o della Sezione, senza giustificato motivo.

Art. 21

1. Tanto i membri effettivi che quelli aggiunti hanno nel Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e nelle Sezioni, voto deliberativo.

2. Tutti i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, eccetto che ne fanno parte per ragioni di carica, sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica due anni, ma possono essere confermati.

3. I componenti nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato di far parte del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nel corso del biennio, durano in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti coloro che hanno sostituito.

Art. 22

1. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di un comitato permanente, costituito dal presidente del Consiglio superiore e dai presidenti di Sezione, promuove studi tecnici di carattere normativo e provvede alla coordinazione delle indagini relative ai vari rami della tecnica concernente l'agricoltura.

Art. 23

1. Al 60° giorno dalla pubblicazione del presente decreto, cessa la competenza del Comitato per la sperimentazione agraria, del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, della Commissione per le piante officinali, del Consiglio zootecnico, del Comitato centrale della caccia, del Comitato per la bonifica integrale, del Comitato consultivo degli enti di bonifica integrale, del Comitato centrale per i finanziamenti dell'agricoltura e sua giunta esecutiva e di qualunque altra commissione od organo collegiale, i cui compiti rientrino fra quelli attribuiti al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

2. Rimane ferma la competenza attualmente demandata ai Comitati tecnici provinciali ed ai Comitati tecnici amministrativi degli uffici decentrati alle opere pubbliche, ai sensi della legge 2 giugno 1930-VIII, n. 755.

3. Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza delle Corporazioni, ai sensi della legge 5 febbraio 1934-XIII, n. 163.

Art. 24

1. Il Regio ufficio centrale di meteorologia e climatologia assume la denominazione di « Regio ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria ».

Art. 25

1. Dal 1° luglio 1941-XIX la sede dell'Ispettorato compartimentale agrario per la Campania, e' trasferita da Caserta Napoli.

Art. 26

1. Presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di quelle provincie che, in numero non superiore a settanta, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sara' istituita, una sezione specializzata per la difesa contro le malattie delle piante.

2. A ciascuna delle dette Sezioni, la cui istituzione potra' avvenire anche gradualmente, sara' destinato un funzionario del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A che, per particolari studi seguiti o per servizi resi, possa, a giudizio della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, considerarsi specializzato nelle discipline fitopatologiche.

Art. 27

1. In sostituzione degli attuali ruoli organici del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti quelli di cui alle sottoindicate tabelle, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, del Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le finanze:

2. Tabella A. - Personale amministrativo (gruppo A);

3. Tabella B - personale tecnico dell'agricoltura (gruppo A);

4. Tabella C - Personale tecnico (esperti) (gruppo B);

5. Tabella D - Segretari contabili (gruppo B);

6. Tabella E - Personale d'ordine (gruppo C);

7. Tabella F - Personale subalterno;

8. Tabella G - Personale tecnico superiore dei Regi istituti di sperimentazione agraria (gruppo A);

9. Tabella H - Personale tecnico (esperti) dei Regi istituti di sperimentazione agraria (gruppo B);

10. Tabella I - Personale tecnico subalterno dei Regi istituti di sperimentazione agraria;

11. Tabella L - Personale tecnico per i servizi di meteorologia e di ecologia agraria (gruppo A);

12. Tabella M - Personale subalterno per i servizi di meteorologia e di ecologia agraria;

13. Tabella N - Enotecnici, direttori e assistenti di vivai di viti americane (gruppo A);

14. Tabella O - Personale dei Regi stabilimenti ittiogenici (gruppo A);
Personale subalterno;

15. Tabella P - Personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca (gruppo A); Personale subalterno.

16. Il personale del ruolo di cui alla tabella A e' addetto ai servizi dell'Amministrazione centrale.

17. Il personale dei ruoli di cui alle tabelle B, C, D, E, F e N e' addetto ai servizi centrali e periferici.

18. Il personale dei ruoli di cui alle tabelle G, H, I, L, M, O e P e' addetto ai servizi periferici.

19. I ruoli transitori del personale forestale civile, sono conservati in conformita', delle allegate tabelle Q e R, viste d'ordine Nostro dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le finanze.

Art. 28

1. L'assunzione al ruolo di gruppo A del personale di meteorologia ed ecologia agraria e' effettuato mediante concorso pubblico per titoli e per esami fra coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali stabiliti per l'ammissione ad impiego statale, siano provvisti di diploma di laurea in fisica, o in matematica o in scienze naturali o in scienze agrarie.

2. La promozione al grado 9° e' conferita secondo le disposizioni normali vigenti in materia; per il con ferimento dei posti di grado superiore si osservano le norme di cui al R. decreto 4 maggio 1924, n. 900.

Art. 29

1. Nei gradi 10°, 11°, 12° del ruolo d'ordine di gruppo C, e' riservato complessivamente un posto di assistente per la vigilanza dei servizi degli Uffici centrali dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

2. La nomina a tale posto e' conferita, a scelta del Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta del Consiglio di amministrazione, tra il personale d'ordine dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbia almeno sei anni di anzianita' di servizio, valutata ai termini delle disposizioni vigenti.

3. L'assistente nominato puo' essere promosso per merito assoluto, su designazione del Consiglio di amministrazione, al grado 11°, dopo che abbia compiuto nel grado 12° almeno sei anni di effettivo servizio, e al grado 10°, dopo che abbia prestato almeno sei anni di effettivo servizio nel grado 11°.

Art. 30

1. Per la sperimentazione agraria sono istituiti, nei modi stabiliti dal successivo art. 31, i Regi istituti di cui alla tabella n. 1, annessa al presente decreto o firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le finanze.

2. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Stazioni sperimentali agrarie, di cui alla tabella A, allegata al R. decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951, saranno assorbite, salvo quanto stabilito dal comma successivo, mediante fusione, negli istituti di cui al comma precedente.1a

3. Dall'assorbimento di cui al comma precedente sono esclusi quelli, fra i suddetti enti, che saranno stabiliti con Regio decreto, da emanare, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato per la sperimentazione agraria.1a

4. Gli enti esclusi dall'assorbimento, a' sensi del precedente comma, saranno trasformati o in Aziende agrarie dimostrative o in organi dei servizi di difesa contro le malattie delle piante, ai sensi dell'art. 22 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987.

Art. 31

1. All'istituzione di ciascuno dei Regi istituti di sperimentazione agraria, di cui al primo comma del precedente art. 30, sara' provveduto con decreto Reale, da emanare, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Con detto decreto saranno stabiliti gli scopi dell'attivita' dell'Istituto e sara' disposto l'assorbimento delle Stazioni sperimentali agrarie che in esso vengono fuse a norma del secondo comma dello stesso articolo.1a

2. Nello stesso decreto saranno determinate le sezioni nello quali l'Istituto puo' essere ordinato, in relazione ai compiti assegnatigli ed eventualmente in relazione anche all'attivita' delle Stazioni sperimentali agrarie in esso assorbite, e la loro sede. Una delle Sezioni potra' avere le funzioni di laboratorio per le analisi da eseguire in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonche' per le analisi degli stessi prodotti e sostanze per conto del pubblico.

3. Le tariffe per le analisi per conto del pubblico sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 32

1. Alla trasformazione di Stazioni sperimentali agrarie in Aziende agrarie dimostrative o in organi per i servizi di difesa contro le malattie delle piante, prevista nel quarto comma. dell'art. 30, si provvede con decreti Reali, da emanare, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze.

2. Con tali decreti saranno altresi' stabiliti la figura giuridica, la denominazione, gli scopi, i mezzi e l'ordinamento dell'azienda o dell'ente, la consistenza numerica e il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza, nonche' le norme di assunzione e di stato giuridico del relativo personale, cessando di avere applicazione, nei riguardi dell'azienda o dell'ente e del relativo personale, le disposizioni contenute nelle vigenti leggi e decreti concernenti le Stazioni sperimentali agrarie.

Art. 33

1. I Regi istituti di sperimentazione agraria sono enti pubblici, dotati di personalita' giuridica, e sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela dello Stato, esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.