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Sez. 2, Sentenza n. 888 del 05/05/1962 (Rv. 251422 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - CATEGORIE PREVISTE RISPETTIVAMENTE DAL SECONDO E DAL PRIMO COMMA DELL'ART 2034 COD CIV - AUTONOMIA.*
Stato
decisa il 1962-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251422-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - CATEGORIE PREVISTE RISPETTIVAMENTE DAL SECONDO E DAL PRIMO COMMA DELL'ART 2034 COD CIV - AUTONOMIA.*

L'art 2034 cod civ ha distinto le obbligazioni naturali in due categoriè il secondo comma prevede, infatti, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali, cosi, cioe, esplicitamente contemplati dalla legge di Atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono pero a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azionè tali sono, oltre la disposizione fiduciaria testamentaria (art 627 cod civ), i casi classici del pagamento del debito prescritto (art 2940) e del pagamento del debito di gioco (art 1933 cod civ)' la norma del primo comma e, invece molto piu ampia, bastando, per la stessa, che vi sia un dovere morale o di coscienza e l'esecuzione spontanea di esso. E quest'ultima, dunque, una disposizione di carattere generico, che non si richiama a fattispecie tipiche e nominate, per la quale qualsiasi dovere che tale sia secondo la coscienza individuale e sociale, secondo la morale corrente, puo costituire obbligazione naturale, sempre che rimanga nel campo della patrimonialita. Da cio consegue che il fatto che un determinato caso non rientri in una delle fattispecie tipiche da cui scaturisce obbligazione naturale, non significa che lo stesso caso non possa integrare uno dei doveri morali cui si riferisce genericamente il primo comma dell'art 2034 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 627, Cod. Civ. art. 1933, Cod. Civ. art. 2034, Cod. Civ. art. 2940

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)