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Sez. 5, Sentenza n. 929 del 25/02/1997 Cc. (dep. 27/03/1997) Rv. 207535 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | In sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Cassazione - Obbligo di attenersi al principio di diritto in ordine al devoluto - Sussistenza - Possibilità di individuare diverse esigenze cautelari - Per mutata situazione di fatto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207535-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Il giudice del riesame, in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Cassazione di un provvedimento cautelare coercitivo, è tenuto ad applicare il principio di diritto per quanto concerne il devoluto; tuttavia, a differenza del giudice di appello, egli, qualora sia mutata la situazione di fatto, può confermare la misura per esigenze cautelari diverse da quelle già ritenute.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)