Sez. L, Sentenza n. 8812 del 08/04/2026 (Rv. 678693-01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Personale ATA - Periodo di prova - Art. 30 del c.c.n.l. del 19 aprile 2018 - Termine minimo di durata della prova - Computo - Criteri - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - In genere.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE
In tema di assunzione in prova del personale ATA nella scuola pubblica, l'art. 30 del c.c.n.l. del 19 aprile 2018 stabilisce un termine minimo di durata della prova, dal cui computo, alla luce del complessivo tenore letterale della norma collettiva, devono intendersi esclusi i soli periodi di "assenza" come la malattia o le altre ipotesi previste dalla legge o dal c.c.n.l. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ritenuto computabili nel termine minimo di durata della prova i riposi settimanali, le festività e i giorni di chiusura della scuola, ipotesi non rientranti nel concetto di assenza come individuato dalla contrattazione collettiva).
Contr. Coll. 19/04/2018 art. 30, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)