Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25214 del 07/12/2016 (Rv. 642030 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Esercizi alberghieri - Assoggettamento ad una tariffa superiore a quella delle civili abitazioni - Legittimità - Fondamento - Applicazione a casa di riposo.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di TARSU, è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore. (Nella specie, la S.C. ha applicato il principio enunciato ad una società di esercizio di casa di riposo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)