DIRETTIVA 92/51/CEE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e l'articolo 66,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che, a norma dell'articolo 8A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e che ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del trattato l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, tale eliminazione implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo autonomo o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;
considerando che, in relazione alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualificazione necessario, gli Stati membri mantengono la facoltà di definire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza venire meno agli obblighi loro incombenti ai sensi degli articoli 5, 48, 52 e 59 del trattato, imporre a un cittadino di uno Stato membro l'acquisizione di qualifiche che essi generalmente determinano con un mero riferimento a quelle acquisite nel quadro dei sistemi nazionali di formazione qualora l'interessato abbia già acquisito, in tutto o in parte, tali qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante, nel quale una determinata professione sia regolamentata, è tenuto pertanto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e a verificare se corrispondono a quelle da esso prescritte;
considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni4, contribuisce a facilitare il rispetto di tali obblighi, ma riguarda solamente le formazioni di grado superiore;
considerando che, per agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali, condizionate nello Stato membro ospitante al possesso di una formazione di un determinato grado, occorre istituire un secondo sistema generale, volto a integrare il primo;
considerando che il sistema generale complementare deve basarsi sugli stessi principi e contenere, mutatis mutandis, le stesse norme del sistema generale iniziale;
considerando che la presente direttiva non si applica alle professioni regolamentate contemplate da direttive specifiche che istituiscono principalmente il riconoscimento reciproco di cicli di formazione portati a termine prima di entrare nella vita professionale;
considerando, inoltre, che essa non si applica neppure alle attività contemplate da direttive specifiche miranti principalmente ad instaurare un riconoscimento delle capacità tecniche fondate su un'esperienza acquisita in un altro Stato membro; che talune di queste direttive si applicano soltanto alle attività esercitate a titolo autonomo; che, per evitare che l'esercizio di queste attività a titolo subordinato rientri nel campo di applicazione della presente direttiva, sottoponendo così l'esercizio di una stessa attività a regimi giuridici di riconoscimento diversi secondo che essa sia esercitata a titolo subordinato o autonomo, occorre che tali direttive possano essere applicate alle persone che esercitano quali lavoratori subordinati le attività in causa;
considerando inoltre che il sistema generale complementare non pregiudica l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 e dell'articolo 55 del trattato;
considerando che questo sistema complementare deve riguardare i gradi di formazione che non sono stati previsti dal sistema generale iniziale, ossia quello corrispondente alle altre formazioni nell'istruzione postsecondaria e alle formazioni assimilate, nonché quello corrispondente all'istruzione secondaria lunga o breve, eventualmente completata da una formazione o una pratica professionale;
considerando che, qualora in uno Stato membro ospitante l'esercizio della professione regolamentata in questione sia condizionato o ad una formazione brevissima o al possesso di determinate qualità personali o soltanto di formazione generale, i normali meccanismi di riconoscimento della presente direttiva rischiano di essere eccessivamente pesanti; che in questi casi occorre prevedere meccanismi semplificati;
considerando che è necessario tener conto anche della specificità del sistema di formazione professionale del Regno Unito, volto a definire, tramite il «National Framework of Vocational Qualifications», le norme relative ai livelli di prestazione per l'insieme delle attività professionali;
considerando che in taluni Stati membri le professioni regolamentate sono relativamente poche; che tuttavia le professioni non regolamentate possono essere oggetto di una formazione specificamente orientata verso l'esercizio della professione, la cui struttura e il cui livello sono determinati o controllati dalle autorità competenti dello Stato membro in questione; che ciò dà garanzie equivalenti a quelle fornite nel quadro di una professione regolamentata;
considerando che è opportuno affidare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di determinare, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, le modalità d'esecuzione necessarie per l'attuazione del tirocinio e della prova attitudinale;
considerando che il sistema generale complementare, che si riferisce a due gradi di formazione mentre il primo sistema generale ne prevede tre, deve quindi stabilire se e come una persona in possesso di una formazione di un certo grado possa esercitare, in un altro Stato membro, una professione le cui qualifiche siano regolamentate ad un livello diverso;
considerando che per l'esercizio di alcune professioni taluni Stati membri richiedono il possesso di un diploma ai sensi della direttiva 89/48/CEE, mentre altri Stati membri, per le stesse professioni, richiedono il completamento di formazioni professionali diversamente strutturate; che talune formazioni, pur non avendo un carattere postsecondario di una durata minima ai sensi della presente direttiva, conferiscono nondimeno un livello professionale equiparabile e preparano a responsabilità e a funzioni analoghe; che occorre perciò assimilare dette formazioni a quelle sancite da un diploma; che in considerazione della notevole diversità, tale assimilazione può essere attuata solo mediante l'enumerazione in un elenco delle formazioni in questione; che tale assimilazione potrebbe determinare, se del caso, il riconoscimento tra le suddette formazioni e quelle disciplinate dalla direttiva 89/48/CEE; che occorre inoltre assimilare al livello del diploma, mediante un secondo elenco, talune formazioni regolamentate;
considerando che, data la costante evoluzione delle strutture per la formazione professionale, è opportuno prevedere una procedura di modifica di tali elenchi;
considerando che il sistema generale complementare si riferisce a professioni il cui esercizio presuppone una formazione professionale di grado secondario, nonché a qualifiche relative a capacità di tipo prevalentemente manuale e deve quindi prevedere la possibilità di riconoscere queste qualifiche anche nei casi in cui siano state acquisite attraverso la sola esperienza professionale in uno Stato membro in cui le professioni in questione non siano regolamentate;
considerando che il presente sistema generale, come il primo sistema generale, mira a sopprimere gli ostacoli all'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio; che i lavori effettuati in applicazione della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, concernente la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale fra Stati membri delle Comunità europee5, pur non mirando alla soppressione degli ostacoli giuridici alla libertà di circolazione e ricercando un altro obiettivo, quello del miglioramento della trasparenza del mercato del lavoro, debbono, se del caso, poter essere utilizzati nell'applicazione della presente direttiva, in particolare quando possono fornire informazioni utili sulla materia, il contenuto, la durata di una formazione professionale;
considerando che gli ordini professionali e gli istituti di istruzione o di formazione professionale devono essere, se del caso, adeguatamente consultati o associati all'iter di decisione;
considerando che questo sistema, al pari del sistema iniziale, non solo promuove il diritto dei cittadini europei a utilizzare le proprie conoscenze professionali in tutti gli Stati membri ma completa e nel contempo consolida il diritto degli stessi di acquisire tali conoscenze nei luoghi in cui lo ritengano opportuno;
considerando che, dopo un certo periodo di applicazione, i due sistemi dovranno essere valutati sotto il profilo dell'efficacia del loro funzionamento onde determinare, in particolare, in che misura entrambi possano essere migliorati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992. Per il ConsiglioIl PresidenteVitor MARTINS GU n. C 217 dell'1. 9. 1990, pag. 4. GU n. C 150 del 15. 6. 1992.