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REGOLAMENTO (CEE) N. 337/79 DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Testo in vigore al

Art. 49

1. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, soltanto uve provenienti dalle varietà raccomandate o dalle varietà autorizzate di cui all'articolo 30, nonchù i prodotti da esse derivate possono essere utilizzati nella Comunità per la preparazione:

— del mosto d'uva mutizzato con alcole,

— del mosto d'uva concentrato,

— del vino atto a diventare vino da tavola,

— del vino da tavola,

— di v.q.p.r.d.,

— del vino liquoroso.

2. Tuttavia, anche le uve provenienti da viti appartenenti a varietà classificate come varietà temporaneamente autorizzate sono considerate atte a fornire i prodotti di cui al paragrafo 1, salvo i v.q.p.r.d.,

  1. a) quando si tratta:

    — di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti), fino al 31 dicembre 1979;

    — di altre varietà, fino al 31 dicembre 1983, purchù tali varietà siano state classificate come temporaneamente autorizzate anteriormente al 31 dicembre 1976;

  2. b) quando la varietà in questione è stata classificata come temporaneamente autorizzata dopo il 31 dicembre 1976, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data stessa dell'autorizzazione.

Art. 50

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere importati soltanto si rispondono ai seguenti requisiti:

  1. a) tutti i prodotti succitati devono:

    — essere conformi alle norme che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione, e, se del caso, il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari, la prova che tale condizione è soddisfatta viene fornita mediante un attestato rilasciato da un organismo del paese terzo di cui il prodotto è originario, indicato in un elenco da stabilire;

    — essere scortati, quando sono destinati al consumo umano diretto, da un bollettino d'analisi redatto da un organismo o servizio designato dal paese terzo di cui il prodotto è originario;

  2. b) i vini destinati al consumo umano diretto, diversi dai vini liquorosi e dai vini spumanti, devono avere:

    — un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol e un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol;

    — un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,5 g/l, pari a 60 milliequivalenti al litro;

    — un'acidità volatile inferiore a 19 milliequivalenti al litro.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del paragrafo 1. Secondo la stessa procedura può essere previsto:

  1. a) che alcuni vini originari di paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), designati con un'indicazione geografica, siano ammessi al consumo umano diretto se il loro titolo alcolometrico volumico effettivo è pari almeno a 8,5 % vol o se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera, senza alcun arricchimento, il livello di 15 % vol.

  2. b) che alcuni dei prodotti cui si applica il paragrafo 1, trasportati in quantità limitate e condizionati in piccoli recipienti, siano esentati dalla presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi di cui al paragrafo 1, lettera a);

  3. c) alcuni vini accompagnati da un certificato di denominazione d'origine o da un certificato d'origine possano essere esentati parzialmente o totalmente dall'obbligo di fornire gli elementi che figurano nell'attestato o nel bollettino d'analisi di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, le uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve mutizzati con l'alcole, i succhi di uva, i succhi di uva concentrati originari dal paesi terzi, che si trovano nel territorio geografico della Comunità non possono formare oggetto di vinificazione o essere aggiunti al vino.

Tuttavia, tali operazioni sono autorizzate nelle zone franche, purchù il vino da esse ottenuto sia destinato alla spedizione verso un paese terzo.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni d'applicazione del comma precedente, segnatamente quelle relative alla designazione del vino in questione e quelle atte ad evitare qualsiasi confusione con un vino comunitario.

Fatto salvo il secondo comma, è vietato mettere in fermentazione alcolica i prodotti di cui al primo comma nel territorio geografico della Comunità. Tale disposizione non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla voce 22.07 della tariffa doganale comune per i quali, in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta contenente la parola «vino».

Salvo disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare nel loro territorio per l'elaborazione di prodotti non compresi nella voce 22.05 della tariffa doganale comune, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, importato, può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti.

La feccia di vino, la vinaccia, il vino alcolizzato e il vinello importati non possono essere utilizzati per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto; tuttavia, il vino alcolizzato importato può essere utilizzato per la produzione di acqueviti.

4. I prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, sono soggetti ad un controllo della destinazione. Può essere decisa l'aggiunta obbligatoria di un rivelatore al mosto di uve, al mosto di uve parzialmente fermentato, al mosto di uve concentrato, al mosto di uve mutizzato con alcole ed al succo di uve, anche non concentrato, importati.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.

Art. 51

1. Salvo deroga stabilita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune, importati o no, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla regolamentazione comunitaria o, a difetto, dalle regolamentazioni nazionali, ovvero a pratiche enologiche non conformi alle disposizioni del presente regolamento o a quelle adottate in applicazione di esso, non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto. Lo stesso vale:

— per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), che non siano di qualità sana, leale o mercantile;

— per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che non rispondano alle definizioni enunciate nell'allegato II ovvero a quelle adottate in applicazione di esso.

2. Le condizioni di detenzione e di circolazione, la destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, nonchù la determinazione dei criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi individuali, così come le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.

Art. 52

1. I vini importati destinati al consumo umano diretto e designati con un'indicazione geografica possono beneficiare, ai fini della commercializzazione nella Comunità e nell'ambito di una reciprocità d'impegni, del controllo e della protezione prevista per i v.q.p.r.d. dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 338/79.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 sarà attuata tramite accordi che verranno negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.

Art. 53

1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono circolare nella Comunità soltanto se sono accompagnati da un documento controllato dall'amministrazione.

2. È fatto obbligo alle persone fisiche o giuridiche o alle associazioni di persone che detengono prodotti di cui all'articolo 1 per l'esercizio della loro professione, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i negozianti da determinare, di tenere registri nei quali devono essere fra l'altro indicate le entrate e le uscite dei prodotti in causa.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la natura e il tipo del documento di cui al paragrafo 1, nonchù le deroghe al presente articolo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.

Art. 54

1.

Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, se necessario, le norme relative alla designazione ed alla presentazione dei prodotti enumerati all'articolo 1.

Fino all'applicazione delle norme di cui al primo comma, le norme applicabili in materia sono quelle adottate dagli Stati membri.

2. Gli stati membri possono subordinare l'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare un vino da tavola alla condizione che esso sia ottenuto integralmente da determinati vitigni espressamente designati e provenga esclusivamente dal territorio precisamente delimitato di cui porta il nome.

3.

Fatte salve le norme complementari da adottare in materia di designazione dei prodotti, l'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare vini da tavola ottenuti da un taglio di vini ricavati da uve raccolte in aree di produzione diverse è tuttavia ammessa se l'85 % almeno del vino da tavola risultante dal taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome.

Tuttavia, l'utilizzazione, per designare vini da tavola bianchi, di un'indicazione geografica relativa ad un'aera di produzione situata all'interno della zona viticola A o della zona viticola B, è ammessa soltanto se i prodotti che compongono il taglio sono ottenuti nella zona viticola in causa o se il vino in questione è ricavato dal taglio tra vini da tavola della zona viticola A e vini da tavola della zona viticola B.

4. Ogni Stato membro, provvede al controllo e alla tutela dei vini da tavola designati in applicazione del disposto del paragrafo 2.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.

Titolo V. Disposizioni generali

Art. 55

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzanto prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Art. 56

Quando si constata sul mercato vitivinicolo della Comunità che il prezzo è aumentato in misura tale da superare notevolmente il prezzo d'orientamento fissato per un tipo di vino, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o rischi di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Art. 57

1. Nei limiti necessari per sostenere il mercato dei vini da tavola possono essere adottate misure d'intervento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), diversi dai vini da tavola.

2. Tali misure sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura di cui all'articolo 67.

Art. 58

1.

Qualora il volume delle disponibilità esistenti nella Comunità, aumentato del volume delle importazioni di vini provenienti dall'Algeria, dal Marocco e dalla Tunisia, provochi perturbazioni sul mercato comunitario, si procede ad una distillazione speciale di vini da tavola riservata alle associazioni di produttori.

Tale distillazione verrà effettuata ad un prezzo che garantisca un risarcimento ai produttori.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

3. Le modalità di applicazione, in particolare la decisione relativa alla distillazione speciale, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.

Art. 59

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 60

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 67, le disposizioni necessarie per evitare che il mercato vitivinicolo subisca perturbazioni a cauza di una modifica del livello dei prezzi al momento del passaggio da una campagna viticola all'altra.

Art. 61

Secondo la procedura di cui all'articolo 67 possono essere decise misure transitorie che consentono di mettere in circolazione vini da tavola ottenuti anteriormente al 1° settembre 1976 che siano conformi alla definizione di cui al punto 11 dell'allegato II applicabile prima di tale data e che non rispondano a tale definizione quale si applicherà dopo la stessa data.

Le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al regime instaurato dagli articoli 45, 46 e 47 nonchù dall'allegato III, in particolare per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 importati o non importati, provenienti dal raccolto 1977 e dai raccolti precedenti, sono stabilite secondo la stessa procedura.

Art. 62

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure di deroga eventualmente necessarie per porre rimedio ad una situazione eccezionale risultante da calamità naturali.

Art. 63

1. Le precizazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni degli allegati I, II e III, in particolare le superfici viticole di cui al punto 11 dell'allegato II, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67

2. Secondo la stessa procedura vengono fissati:

  1. a) i metodi d'analisi per individuare i componenti dei prodotti di cui all'articolo 1 e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;

  2. b) se del caso, i limiti espressi in cifre degli elementi presenti che caratterizzano l'applicazione di determinate pratiche enologiche e le tabelle per il confronto dei dati analitici.

3. Tuttavia, qualora non siano previsti i metodi di analisi comunitari o le norme di cui al paragrafo 2, sono applicabili:

  1. a) quelli indicati nell'allegato A della convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di valutazione dei vini del 13 ottobre 1954,

  2. b) oppure, qualora tale allegato non ne preveda, i metodi tradizionalmente impiegati nello Stato membro interessato.

Art. 64

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo e designano uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni stesse. Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo:

— degli organismi di cui al primo comma,

— dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore del vino.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, del 7 febbraio 1972, relativo alle irregolarità e al recupero di somme indebitamente pagate nel quadro del finanziamento della politica agricola comune, nonchù all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore16, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù gli organismi da essi designati collaborino direttamente con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri allo scopo di agevolare, tramite la reciproca informazione, la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui al primo comma.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata s proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, specialmente in materia di controllo.

3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.

Art. 65

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.

Art. 66

1. È istituito un comitato di gestione per i vini, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

Art. 67

1. Quando si fa riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

3.

La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora esse non siano conformi al parere formulato dal comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Art. 68

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Art. 69

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articolo 39 e 110 del trattato.