Sez. 3, Sentenza n. 2207 del 29/03/1985 (Rv. 440088 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - DEFINIZIONE DI UNA SOLA PARTE DEL CONTENZIOSO TRA LE PARTI, CON RISERVA DI UN SUCCESSIVO ACCORDO SULLA RESIDUA MATERIA CONTROVERSA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - DEFINIZIONE DI UNA SOLA PARTE DEL CONTENZIOSO TRA LE PARTI, CON RISERVA DI UN SUCCESSIVO ACCORDO SULLA RESIDUA MATERIA CONTROVERSA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Non costituisce ostacolo al riconoscimento di una transazione vincolante il fatto che le parti abbiano definito transattivamente solo una parte del contenzioso, riservandosi un successivo accordo sulla residua materia controversa, salvo che alla definizione globale dei rapporti pendenti sia esplicitamente condizionata l'efficacia dell'accordo parziale, ovvero sussista una intima ed indissolubile connessione fra i rapporti provvisoriamente definiti e quelli ancora aperti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)