Sez. 1, Sentenza n. 10708 del 22/04/2026 (Rv. 678496-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE | Ricorso straordinario per cassazione - Decreto di rigetto o di conferma della dichiarazione di fallimento - Giudicato - Esclusione - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE
Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natura decisoria su diritti soggettivi, per cui non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza, non configurando detto rigetto una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore e allo stato di insolvenza dello stesso; ne consegue che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento fondato sulla medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero su quella dello stesso creditore, sulla scorta di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, anche secondo una prospettazione identica a quella respinta.
Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)