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Sez. U, Sentenza n. 863 del 29/03/1973 (Rv. 363176 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - MANCANZA DI TEMPESTIVA ECCEZIONE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363176-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - MANCANZA DI TEMPESTIVA ECCEZIONE - CONFIGURABILITA.*

Il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero non puo essere sollevato da quest'ultimo, che si sia costituito in giudizio, accettando espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana: tale accettazione e ravvisabile se egli si costituisce davanti al giudice italiano e non pone in limine litis la questione di giurisdizione. (la Corte suprema ha ritenuto di individuare tacita accettazione nella situazione in cui lo straniero era comparso all'udienza presidenziale prevista dall'art 708 cod proc civ nel procedimento per separazione personale dei coniugi senza sollevare il difetto di giurisdizione) .*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)