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Sez. 1, Sentenza n. 501 del 28/05/1971 Ud. (dep. 09/11/1971) Rv. 119229 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DI IMPUTATO DETENUTO - POSSIBILITA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1971-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119229-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DI IMPUTATO DETENUTO - POSSIBILITA - EFFETTI.*

La dichiarazione o l'elezione di domicilio, pur essendo prevista dall'art 171 cod proc pen per l'imputato che non sia detenuto o del quale sia stata disposta la scarcerazione, puo essere fatta, non essendo vietata da alcuna norma di legge, anche dall'imputato che si trovi in stato di carcerazione, in vista dell'eventualita che possa essere scarcerato. In tal caso l'efficacia della dichiarazione o dell'elezione di domicilio resta sospesa finche dura lo stato di detenzione ed acquistera vigore non appena l'imputato sara scarcerato, conservando validita sino a quando non sara revocata o modificata nelle forme di rito. (V 114128, 114121, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)