Sez. U, Ordinanza n. 12179 del 12/06/2015 (Rv. 635540 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Domanda di restituzione del fondo per mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio - Devoluzione al giudice amministrativo - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La domanda di restituzione di un terreno oggetto di procedura espropriativa che si assume perenta per mancata emanazione del decreto di esproprio nel quinquennio è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. g, cod. proc. amm., il quale, riferendosi ai comportamenti riconducibili "anche mediatamente" all'esercizio di un pubblico potere in materia espropriativa, include anche il caso in cui l'espropriazione sia proseguita malgrado la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 13, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)