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Sez. 2, Sentenza n. 691 del 29/01/1980 (Rv. 404116 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - DEDUZIONE, DA PARTE DELL'ISTANTE IN REVOCAZIONE, DELLA PREESISTENTE ED INCOLPEVOLE MATERIALE INDISPONIBILITA DEL DOCUMENTO ARBITRARIAMENTE DETENUTO DALLA CONTROPARTE O DA UN TERZO - REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404116-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - DEDUZIONE, DA PARTE DELL'ISTANTE IN REVOCAZIONE, DELLA PREESISTENTE ED INCOLPEVOLE MATERIALE INDISPONIBILITA DEL DOCUMENTO ARBITRARIAMENTE DETENUTO DALLA CONTROPARTE O DA UN TERZO - REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Non e consentito il ricorso alla revocazione ex art 395 n 3 cod proc civ ove l'istante deduca la preesistente ed incolpevole materiale indisponibilita del documento, ad esso noto, per essere stato lo stesso arbitrariamente detenuto da controparte o dal terzo, qualora l'istante soccombente non abbia richiesto, in Sede ordinaria, al giudice, di emanare un ordine di esibizione, non avendo in tal modo la possibilita di dimostrare la sua impossibilita di ottenere l'acquisizione al processo del documento; come del pari nel caso d'inottemperanza della controparte all'ordine di esibizione potendo il giudice trarre da tale comportamento argomenti di valutazione, ai fini decisori ex art 116 cod proc civ. per contro l'inosservanza dell'ordine di esibizione da parte del terzo non esclude la proposizione della revocatoria, ricorrendone i presupposti, in quanto la condanna del terzo ad una pena pecuniaria non costituisce per la parte interessata alla produzione del documento, un sostitutivo della produzione medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)