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Sez. 1, Ordinanza n. 464 del 15/02/1979 Cc. (dep. 04/04/1979) Rv. 141691 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - DECORRENZA - PIENA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141691-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - DECORRENZA - PIENA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Quando la parte avente diritto ad impugnare un provvedimento ha avuto certa ed effettiva conoscenza dello stesso, comprensiva di tutti gli elementi che secondo la legge debbono essere resi noti all'interessato mediante la notificazione, detta conoscenza deve ritenersi equivalente alla notificazione del provvedimento, anche ai fini della decorrenza dei termini per impugnare. Pertanto, se l'imputato ha fatto la dichiarazione di impugnazione avverso un provvedimento camerale (nella specie: sentenza istruttoria di proscioglimento), precisando tutti gli estremi del dispositivo (data, giudice che ha emesso il provvedimento, formula di proscioglimento, titolo del reato), il termine per la presentazione dei motivi decorre dalla data della dichiarazione e non da quella di notifica dell'avviso di deposito, da considerare giuridicamente irrilevante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 199 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)