Sez. 2, Sentenza n. 1955 del 29/05/1976 (Rv. 380765 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RAPPRESENTANTE DELLA PARTE - CONTEMPLATIO DOMINI - INDICAZIONE NELLA PROCURA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RAPPRESENTANTE DELLA PARTE - CONTEMPLATIO DOMINI - INDICAZIONE NELLA PROCURA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il mandato ad litem conferito dal rappresentante di un soggetto al difensore, in calce od a margine del ricorso per Cassazione, e valido ancorche non risulti menzionata, nel testo della procura, la qualita di rappresentante del soggetto che la conferisce, qualora la contemplatio domini risulti evidenziata nelle premesse del ricorso (nella specie la ricorrente dichiarava di proporre ricorso quale rappresentante generale del marito) e dalla stessa esposizione dei fatti di causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)