Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11831 del 09/06/2016 (Rv. 640019 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio davanti alla commissione tributaria regionale per effetto del rinvio dalla commissione tributaria centrale - Questioni meramente estimative - Onere di riassunzione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 636 del 1972 (applicabile "ratione temporis"), il giudizio di rinvio alla sezione ordinaria della commissione tributaria regionale, successivo alla decisione della commissione tributaria centrale, quando attiene a questioni estimative non richiede la riassunzione ad opera di alcuna delle parti, dovendo procedersi d'ufficio per effetto della trasmissione del fascicolo da una segreteria ad altra della commissione, che provvede alla fissazione dell'udienza secondo le scansioni temporali di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 636 del 1972.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 20 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)