Sez. 5, Sentenza n. 24085 del 12/11/2014 (Rv. 633466 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Applicabilità - Condizioni - Insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato - Area inserita in un piano di lottizzazione non ancora approvato al momento della vendita - Sufficienza - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, purche sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria, in quanto tale disposizione sancisce che la sottoscrizione della convenzione da diritto all'agevolazione, ma non che essa deve precedere l'atto di disposizione. Ne consegue che tale agevolazione deve essere riconosciuta anche nell'ipotesi di area inserita in un piano di lottizzazione non ancora approvato alla data dei rogiti di trasferimento del bene, ove l'approvazione intervenga successivamente e le costruzioni siano realizzate tempestivamente nel rispetto delle norme urbanistiche di riferimento.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Legge 28/12/2001 num. 4487 art. 76, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)