Sez. 1, Sentenza n. 1106 del 01/07/1966 Ud. (dep. 06/02/1967) Rv. 103378 - 01
ISTRUZIONE PENALE - NULLITA NELL'ISTRUZIONE - SANATORIA - PROVE-NULLITA - RICOGNIZIONI - RICOGNIZIONE DI PERSONE - INOSSERVANZA DI MODALITA PRESCRITTE - MANCATA TEMPESTIVA DEDUZIONE - SANATORIA.*
ISTRUZIONE PENALE - NULLITA NELL'ISTRUZIONE - SANATORIA - PROVE-NULLITA - RICOGNIZIONI - RICOGNIZIONE DI PERSONE - INOSSERVANZA DI MODALITA PRESCRITTE - MANCATA TEMPESTIVA DEDUZIONE - SANATORIA.*
Le nullita derivanti dalla inosservanza delle modalita prescritte dagli artt 360 e seguenti cod proc pen per la ricognizione di persone restano sanate quando non siano state dedotte nelle forme ed entro il termine stabiliti dall'art 377 dello stesso codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)