Sez. 2, Sentenza n. 3214 del 02/10/1976 (Rv. 382006 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA CON ATTO SEPARATO - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'INCARICO E DELLA SENTENZA DA IMPUGNARE - MANCANZA DI TALI ELEMENTI - CONSEGUENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA CON ATTO SEPARATO - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'INCARICO E DELLA SENTENZA DA IMPUGNARE - MANCANZA DI TALI ELEMENTI - CONSEGUENZA.*
Quando la procura al difensore per ricorrere in Cassazione e conferita con atto separato, essa, al fine di acquistare il carattere di procura speciale, deve contenere non solo l'incarico di proporre l'impugnazione, ma anche l'indicazione della sentenza che si intende impugnare. Mancando tali elementi, il ricorso deve ritenersi sottoscritto da difensore non munito di procura speciale, ed e quindi inammissibile ai sensi dell'art 365 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)