Sez. T, Ordinanza n. 1989 del 29/01/2026 (Rv. 677773-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Registrazione degli atti giudiziari - Sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. - Incidenza sul presupposto impositivo - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. non incide sul presupposto impositivo, dal momento che ciò che rileva è la natura esecutiva del titolo ex art. 825 c.p.c. e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, con la conseguenza che solo l'intervento di una decisione definitiva - la quale, all'esito del relativo giudizio di impugnazione ex art. 828 c.p.c., dichiari la nullità del lodo arbitrale - esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)